Una persona fisica, in diritto, è un essere umano dotato di capacità giuridica, quindi soggetto di diritto.
Caratteri generali
Negli ordinamenti statali attuali la soggettività giuridica è riconosciuta a tutti gli esseri umani; in ordinamenti del passato, invece, esistevano esseri umani ai quali non era attribuita alcuna soggettività giuridica: gli schiavi.
La soggettività giuridica delle persone fisiche non è sempre presente negli ordinamenti diversi da quelli statali: ad esempio, nell'ordinamento internazionale sono soggetti di diritto gli stati e le organizzazioni internazionali, ma non le persone fisiche (anche se, secondo alcuni autori, lo sarebbero divenute nei tempi più recenti, in considerazione del fatto che molte norme del diritto internazionale umanitario sembrano avere come destinatari non soltanto gli stati ma anche le persone fisiche). Con il raggiungimento della maggiore età la persona fisica acquisisce la capacità di agire, cioè la possibilità di porre in essere atti rilevanti ai fini giuridici. Al momento della morte dell'individuo si estingue anche la sua soggettività giuridica.
Bibliografia
- Alpa e Ansaldo, Le persone fisiche, in Il codice civile, commentario diretto da Schlesinger, 1996
- Romboli, Breccia, De Vita, Persone fisiche, 1988
Voci correlate
- Persona giuridica
- Nasciturus pro iam nato habetur, quotiens de commodis eius agitur
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