Minoranza nazionale indica una porzione di popolazione che si differenzia da quella maggioritaria di uno stato per alcune caratteristiche linguistiche, religiose, etniche, culturali, sociali, ecc.. A causa della complessità del fenomeno non esiste una definizione legale di "minoranza nazionale" internazionalmente accolta, ma bensì distinte definizioni adottate nelle legislazioni dei diversi stati nazionali.
«Tra le tante proposte di definizione, la più esauriente è quella suggerita dalla sottocommissione dell'ONU per la lotta contro le misure discriminatorie e la protezione delle minoranze, pubblicata nel 1977: per minoranza si intende dunque un "... gruppo numericamente inferiore al resto della popolazione di uno Stato, in posizione non dominante, i cui membri, cittadini dello Stato, possiedono, dal punto di vista etnico, religioso o linguistico, caratteristiche che differiscono da quelle del resto della popolazione e manifestano anche un sentimento di solidarietà allo scopo di preservare la loro cultura, la loro tradizione, la loro religione e la loro lingua»
A livello mondiale i diritti delle persone appartenenti a minoranze sono stati proclamati delle Nazioni Unite con risoluzione 47/135 del 18 dicembre 1992 intitolata "Dichiarazione delle Nazioni Unite dei diritti delle persone appartenenti a minoranze nazionali o etniche, religiose e linguistiche". In tale dichiarazione viene anche prospettato l’impegno degli Stati a proteggere dette minoranze.
Le minoranze nazionali sono legalmente protette nel sistema europeo del Consiglio d'Europa dalla apposita "Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali" (in vigore dal 1998), sistema a cui anche l'Unione europea ha aderito.
Le incertezze sulla definizione del termine
Il concetto di minoranza nazionale viene utilizzato in vari documenti internazionali, compresa la convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali (adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa a Strasburgo il 1º febbraio 1995, entrata in vigore il 1º febbraio 1998 e sottoscritta e ratificata anche dall'Italia) e nella convenzione europea dei diritti dell'uomo.
Data la complessità ed eterogeneità dei gruppi sociali ricompresi, gli estensori della norma europea hanno lasciando spazio ad ogni Stato di definire a proprio modo cosa considerano "minoranza nazionale". Infatti, tutti i tentativi di formulare una definizione universalmente accettata del concetto hanno determinato un fallimento sul piano politico. Principalmente le minoranze nazionali si distinguono dalla maggioranza in base a:
- lingua (Ad esempio, minoranza nazionale di lingua tedesca dell’Alto Adige);
- religione (Ad esempio, minoranza croata in Bosnia-Erzegovina. La lingua adoperata dagli abitanti di etnia croata è fondamentalmente uguale a quella adoperata dalla maggioranza della popolazione bosgnacca. Ciò che differenzia i croati dai bosgnacchi è esclusivamente la religione: cattolica per i croati, musulmana per i bosgnacchi);
- lingua e religione (Ad esempio, minoranza serba nel Kosovo. Gli appartenenti alla minoranza etnica serba adopera la lingua serba ed è di fede ortodossa, a differenza della popolazione maggioritaria albanese di lingua albanese e di fede musulmana).
Vi è una definizione abbastanza diffusa e che, nonostante la sua informalità negli affari internazionali, sembra aver acquisito autorità. Questa è quella contenuta nella raccomandazione 1201, adottato il 1º febbraio 1993, dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, che ha richiesto agli Stati membri di adottare un protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo sui diritti delle minoranze nazionali. L'articolo 1° del protocollo allegata alla proposta sopra citata raccomandazione contiene una definizione precisa, che è basata in gran parte su quella proposta nel 1979 dal professor Francesco Capotorti in una relazione a nome della sottocommissione per le minoranze l'ONU.
Una definizione quasi simile viene riportata nel paragrafo 7 della Risoluzione del Parlamento europeo sulla protezione delle minoranze e le politiche contro la discriminazione nell'Europa allargata (P6_TA(2005)0228) in cui il Parlamento europeo raccomanda che con il termine “minoranza nazionale” si definisca un gruppo di persone in uno Stato che:
- risieda nel territorio dello Stato in questione;
- mantenga legami antichi, solidi e duraturi con lo Stato in questione;
- presenti caratteristiche etniche, culturali, religiose o linguistiche specifiche;
- sia sufficientemente rappresentativo, sebbene numericamente inferiore al resto della popolazione dello Stato in questione o di una sua regione;
- sia animato dalla volontà di preservare insieme ciò che costituisce la sua comune identità, incluse la cultura, le tradizioni, la religione o la lingua.
Ad esempio, la comunità slovena e croata parlante dialetti istroveneti ha chiesto e ottenuto, in base ad accordi internazionali sottoscritti anche dall'Italia, di essere riconosciuta e tutelata come "minoranza nazionale di lingua italiana": in forza di accordi internazionali, l'idioma istroveneto è dunque giuridicamente considerato un dialetto della lingua italiana. In questo specifico caso è stata la popolazione stessa a definire la propria identità storico-linguistica e a considerare la sua storica parlata familiare come appartenente al sistema linguistico italiano.
Dal punto di vista del loro legame con il territorio di riferimento possiamo distinguere:
- Minoranze storiche e nazionali
- Comunità storicamente residenti in un territorio, talvolta anche in epoche molto precedenti a quelle storiche di insediamento della/e maggioranza/e di riferimento.
- Comunità non territoriali
- Si tratta di quelle comunità come i Rom, i Sinti o i Camminanti che non fanno riferimento ad un territorio specifico di appartenenza.
- La discriminante rappresentata dalla territorialità, che distingue le minoranze “radicate su uno specifico territorio di uno Stato” dalle minoranze “non territoriali” viene espressamente definita, almeno con riferimento alle minoranze linguistiche, nella Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, accolta dal Consiglio d’Europa il 5 novembre 1992 (STE 148), secondo cui:
«per “lingue non territoriali” si intendono le lingue usate da alcuni cittadini dello Stato che differiscono dalla(e) lingua(e) usata(e) dal resto della popolazione di detto Stato ma che, sebbene siano usate tradizionalmente sul territorio dello Stato, non possono essere ricollegate a un'area geografica particolare di quest'ultimo.»
- Nuove minoranze
- Si tratta di quelle comunità di minoranza in via di formazione ma di cui, anche quando non sono ancora storicamente radicate in uno specifico territorio, va sottolineata la natura collettiva.
«Tutta la storia è la testimonianza del potere delle minoranze, e di minoranze costituite da una sola persona»
ONU
La preoccupazione per la conservazione delle minoranze linguistiche nazionali si è manifestata ed affermata innanzitutto presso alcune organizzazioni internazionali, sul finire del 20º secolo, dopo la constatazione della graduale estinzione di numerose lingue minoritarie.
La sopravvivenza di una lingua minoritaria, può rappresentare un arricchimento non solo per la popolazione, che vi si riconosce (in quanto simbolo della sua identità etnica, culturale o sociale), ma anche per l’intera regione; basta considerare il ruolo delle cosiddette minoranze di confine (che vivono nelle regioni frontaliere europee) nello sviluppo culturale, economico delle aree confinarie, elemento importante dell’integrazione europea. La sopravvivenza di una lingua minoritaria però non si può basare esclusivamente sui legami affettivi dei suoi parlanti, parte dei quali nel tempo perdono la motivazione nell’usare la lingua minoritaria a causa del venir meno di alcuni presupposti storici che hanno favorito il suo sviluppo. Per arginare il processo di regressione linguistica, che può sfociare nell’estinzione di una lingua minoritaria in una determinata regione, le organizzazioni internazionali hanno raccomandato agli Stati di prendere provvedimenti legislativi concreti a tutela dell’uso delle lingue minoritarie. Anche l’ltalia ha recepito tale raccomandazione, con l’emanazione di leggi che consentono l’uso di alcune lingue minoritarie anche nelle scuole, nell’amministrazione pubblica e nei procedimenti davanti al giudice di pace. Per mantenere viva una lingua minoritaria è infatti essenziale che i suoi parlanti possano usarla, oltre che nella quotidianità, anche nei contesti ufficiali, per evitare che il suo uso diventi un mero fenomeno folkloristico.
Principali riferimenti legislativi di tutela delle minoranze:
- Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici, adottato dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 16 dicembre 1966 ed entrato in vigore il 23 marzo 1976.
- Dichiarazione dei diritti delle persone appartenenti a minoranze religiose e linguistiche, nazionali o etniche Archiviato il 4 marzo 2016 in Internet Archive.Archiviato il 4 marzo 2016 in Internet Archive. (Adottata all'unanimità dall'Onu nel 1992)
Consiglio d'Europa
Le minoranze nazionali vengono definite da ciascuna legislazione in conformità ai propri principi. Negli stati aderenti al Consiglio d'Europa sono attualmente riconosciute circa 40 minoranze nazionali.
Il Consiglio d'Europa ha due strumenti al livello di diritto vigente, uno ad hoc per le minoranze linguistiche (la "Carta europea delle lingue regionali o minoritarie") e uno per le minoranze nazionali (la già menzionata convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali). La Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, (all'art. 3 punto 1) precisa: "Ciascun Stato contraente deve specificare nel suo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione, ogni lingua regionale e minoritaria o ogni lingua ufficiale meno diffusa su tutto o solo una parte del suo territorio, alla quale si applicano i paragrafi scelti conformemente al comma 2 dell'articolo 2.". Spetta dunque agli Stati che hanno ratificato la Carta determinare a quali comunità linguistiche-nazionali (i termini sono equivalenti per il Consiglio d'Europa) applicare i vari livelli di tutela previsti dalla Carta stessa. Per la convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali, il termine giuridico "minoranza nazionale" è comunque equivalente a quello di "minoranza linguistica": rappresentano entrambi la medesima fattispecie giuridica. Ogni cinque anni il Comitato del Consiglio d'Europa, cui è demandato il compito di vigilare sull'applicazione di questo trattato internazionale, visita i singoli Stati che hanno ratificato il trattato stesso, tra cui anche l'Italia. Relativamente allo stato italiano, il Comitato visita le minoranze linguistiche riconosciute dalla legge 482/99, incluse le comunità "senza Stato" sarde, friulane, occitane, ladine etc., considerate sul piano istituzionale e formale "minoranze nazionali" al pari di quelle slovene, germanofone o francofone "con Stato" che vivono in Italia. Nella L.r. 18 dicembre 2007 nr. 29 della regione Friuli-Vg, norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana, all'art. 2 (principi) lettera “e bis” si fa espressamente richiamo alla Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali del Consiglio d'Europa. È da ricordare che, per il sistema giuridico italiano, ogni cittadino italiano è di nazionalità italiana.[senza fonte] Anche se il concetto di cittadinanza viene spesso confuso con il concetto di nazionalità (sia nel linguaggio comune sia in quello burocratico e persino normativo), dal punto di vista tecnico-linguistico tra i due termini esiste una netta distinzione: mentre la cittadinanza indica l'appartenenza di una persona ad uno Stato, la nazionalità indica l'appartenenza di una persona ad una certa etnia (ossia ad un insieme di persone unite tra loro da origini, lingua, storia, cultura e tradizioni’’), che non sempre coincide con la cittadinanza. - La differenza tra i due termini si palesa chiaramente nella considerazione di soggetti con due cittadinanze.
Italia
Nella sentenza N. 62/1992 della Corte Costituzionale viene precisato, in merito al grado di tutela riservato ad una minoranza linguistica riconosciuta, che detta tutela si può considerare pienamente realizzata solo quando, nell'ambito del territorio di insediamento della minoranza, si consenta a ciascun appartenente a tale minoranza di non essere costretto ad adoperare una lingua diversa da quella materna nei rapporti con le autorità pubbliche.
L'articolo 6 della Costituzione italiana stabilisce che "la Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche". Nel testo originariamente proposto si parlava di "minoranze etnico-linguistiche", ma nel testo poi approvato dalla Costituente si fa riferimento solo alle minoranze linguistiche. Secondo altri studiosi poiché ad ogni etnia corrisponde una lingua la dizione "minoranza linguistica" è comprensiva anche dell'elemento etnico per cui è sufficiente a tutelare qualsiasi gruppo etnico allofono
Alcuni statuti delle regioni a statuto speciale hanno espressamente regolato la materia, anche se non sempre con il grado di tutela "piena", come precisato nel 1992 dalla Corte Costituzionale:
«Sulla base dei principi costituzionali e di diritto internazionale . . . la tutela di una minoranza linguistica riconosciuta si realizza pienamente, sotto il profilo dell'uso della lingua materna da parte di ciascun appartenente a tale minoranza, quando si consenta a queste persone, nell'ambito del territorio di insediamento della minoranza cui appartengono, di non essere costrette ad adoperare una lingua diversa da quella materna nei rapporti con le autorità pubbliche.»
L'art. 2 della legge 482/1999 riconosce l'esistenza di dodici minoranze linguistiche definite "storiche" e ne ammette a tutela le rispettive lingue e culture:
«In attuazione dell'articolo 6 della Costituzione e in armonia con i princípi generali stabiliti dagli organismi europei e internazionali, la Repubblica tutela la lingua e la cultura delle popolazioni albanesi, catalane, (germaniche), greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo.»
Questa legge tuttavia non riconosce alla minoranze linguistiche i diritti delle minoranze nazionali, dimostrando che le due questioni sono differenti nella sostanza.[senza fonte]
La Corte Costituzionale italiana ha stabilito nelle sue sentenze che non ci può essere discriminazione tra le dodici minoranze linguistiche storiche elencate nell'articolo 2 della L. 482/99: questa legge non distingue tra minoranze linguistiche "con Stato" e minoranze linguistiche "senza stato": sono tutte destinatarie in ugual misura delle norme di tutela previste da questa legge, con la quale la Repubblica italiana ha dato per la prima volta attuazione all'art. 6 della Costituzione italiana.
Il Consiglio d'Europa ha rilevato che la legislazione italiana, laddove accorda tutela alle minoranze linguistiche storiche avente una base territoriale, non ne tributa alcuna a quelle prive di un riferimento a un territorio determinato, quali i Sinti e Rom.
Nelle sue relazioni ufficiali, il Consiglio d'Europa ha più volte lamentato la non sufficiente tutela dello Stato italiano nei confronti delle minoranze linguistiche riconosciute e tutelate con la legge 482/99, con riferimento in particolare a quelle non tutelate anche da accordi internazionali, e la scarsità di fondi loro assegnati.
I Rom e i Sinti sono poi una minoranza linguistica storica a cui il Parlamento italiano, non avendoli inseriti nell'elenco dell'art. 2 della L. 482/99, aveva promesso nel 1999 un'apposita legge di riconoscimento e tutela, stante l'assenza del criterio della territorialità: il fatto che tale legge non sia stata ancora presentata è oggetto di denuncia da parte del Comitato del Consiglio d'Europa in ogni sua relazione.
La Corte costituzionale, con sentenza nr. 81/2018, ha dichiarato incostituzionale la l.r. Regione Veneto nr. 28 del 13.12.2016, che definiva “minoranza nazionale” i residenti nella regione stessa
Note
- ^ In uno studi croato Archiviato il 2 febbraio 2017 in Internet Archive. si contrappone il modello canadese multinazionale con quello francese di integrazione, nel confronto tra stati con sistemi giuridici democratici.
- ^ Corte costituzionale – Appunto sulla tutela delle minoranze nazionali, febbraio 2018 (PDF), su cortecostituzionale.it, p. 14. URL consultato il 23 giugno 2024.
- ^ Minoranze. Diritto internazionale, in Enciclopedia on line Treccani. URL consultato il 23 giugno 2024.
- ^ Centro per i diritti umani presso l’Università di Padova, Risoluzione ONU: Dichiarazione sui diritti delle persone appartenenti alle minoranze nazionali o etniche, religiose e linguistiche (1992), su unipd-centrodirittiumani.it. URL consultato il 25 giugno 2024.
- ^ In passato ci sono stati molti esempi di riconoscimento di minoranze nazionali sulla base della religione professata, ad esempio le capitolazioni ottomane
- ^ A partire dal secolo XIX con il diffondersi del concetto della laicità dello stato, le differenze su base religiosa non sono state più avvertite, mentre il legislatore nei singoli paesi ha accordato tutele alle minoranze linguistiche. Ad esempio in Italia l'art. 2 della legge 482/1999 riconosce l'esistenza di dodici minoranze linguistiche definite "storiche" e ne ammette a tutela le rispettive lingue.
- ^ Risoluzione del Parlamento europeo sulla protezione delle minoranze e le politiche contro la discriminazione nell'Europa allargata (P6_TA(2005)0228), su eur-lex.europa.eu. URL consultato il 17 giugno 2024.
- ^ Minoranza autoctona italiana in Croazia, Farnesina, su esteri.it. URL consultato il 22 dicembre 2018 (archiviato dall'url originale il 27 marzo 2019).
- ^ Richiesta d’iscrizione dell’istroveneto nel registro del patrimonio culturale immateriale della Slovenia (PDF), su unione-italiana.eu.
- ^ Ralph Waldo Emerson, The Works of Ralph Waldo Emerson, G. Bell & sons, 1904
- ^ , Enciclopedia Treccani, voce Lingue minoritarie, su treccani.it. URL consultato il 21 giugno 2024.
- ^ Council of Europe - The Congress of Local and Regional Authorities Chamber of Regions, su rm.coe.int. URL consultato il 21 giugno 2024.
- ^ Francesca Boccaletto, Testata giuonalistica online “Il Bo Live”, Lingue a rischio di estinzione, su ilbolive.unipd.it. URL consultato il 21 giugno 2024.
- ^ https://unipd-centrodirittiumani.it/it/strumenti_internazionali/Dichiarazione-sui-diritti-delle-persone-appartenenti-alle-minoranze-nazionali-o-etniche-religiose-e-linguistiche-1992/22
- ^ Implementazione della Convenzione quadro
- ^ Lingua Sarda, Legislazione Internazionale, Sardegna Cultura, su sardegnacultura.it. URL consultato il 22 dicembre 2018 (archiviato dall'url originale il 13 agosto 2020).
- ^ Coordinamentu sardu ufitziale, lettera a Consiglio d’Europa: “Rispettare impegni”, su sardiniapost.it.
- ^ Il Consiglio d'Europa: «Lingua sarda discriminata, norme non rispettate», su unionesarda.it.
- ^ Dalla Relazione del Comitato (Consiglio d'Europa) del 30 maggio 2011, paragrafo 144 pubblicato sul sito internet del Comitato482 Archiviato il 7 luglio 2020 in Internet Archive.: "144. With regard to Friulian, it has been reported that, despite the agreement concluded between the region and RAI in this connection, the resources needed to implement it have still not been made available by the central government. This has resulted in considerable delays in implementing the guarantees laid down in the legislation on radio and television broadcasting in this language. The Advisory Committee welcomes the fact that the region has used special subsidies to support radio and television broadcasts in Friulian by RAI/private broadcasters. It nevertheless notes that, for television in particular, these are irregular broadcasts at off-peak times. Greater central- government support for the Friulian print media is also expected...)".
- ^ http://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/xml/xmllex.aspx?anno=2007&legge=29
- ^ https://accademiadellacrusca.it/it/consulenza/sulla-distinzione-fra-nazionalit%C3%A0-e-cittadinanza/16149
- ^ Lingue di minoranza in Italia, su miur.gov.it.
- ^ Lattanzi, p.4 e seguente
- ^ Daniele Bonamore – Lingue minoritarie Lingue nazionali Lingue ufficiali nella legge 482/1999 editore FRANCO ANGELI Milano 2008, pagina 21
- ^ Art. 38ss. l.cost. 26 febbraio 1948, n. 4 Val d'Aosta, artt 84 ss l. cost 26 febbraio 1948 n.5 Trentino-Alto Adige, art 3 l. cost. 31 gennaio 1963, n. 1 Friuli Venezia Giulia
- ^ [1]
- ^ Legge 15 dicembre 1999, n. 482 "Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche", su parlamento.it, www.parlamento.it. URL consultato il 12 maggio 2012.
- ^ Sentenza della Consulta nr. 215 del 2013 (PDF), su com482.altervista.org. URL consultato il 23 dicembre 2018 (archiviato dall'url originale il 24 febbraio 2021).. “La norma impugnata attribuisce alla definizione di «aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche» una portata indiscutibilmente limitativa […] infatti, nel conferire a tale previsione il significato di aree «nelle quali siano presenti minoranze di lingua madre straniera», il legislatore statale determina una rilevante contrazione dell’ambito applicativo della precedente disposizione […] la qual cosa determina una non giustificata discriminazione della lingua e della comunità friulana.”
- ^ Sentenza Corte costituzionale nr. 215 del 3 luglio 2013, depositata il 18 luglio 2013 su ricorso della regione Friuli-VG, su giurcost.org.
- ^ Università Padova
- ^ Commento autorità italiane (PDF), su unipd-centrodirittiumani.it.
- ^ Comitato consultivo sulla Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali – Terza opinione sull'Italia- “testo ufficiale” in lingua inglese pubblicato sul sito del comitato 482 (PDF), su com482.altervista.org. URL consultato il 22 dicembre 2018 (archiviato dall'url originale il 7 luglio 2020).
- ^ 12 luglio 2016 – quarto parere Comitato Consiglio d'Europa Convention for the Protection of National Minorities (PDF), su unipd-centrodirittiumani.it.
- ^ Minoranza linguistica friulana - Lettera aperta sui diritti linguistici al Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, del 29.5.2012 (PDF), su com482.altervista.org. URL consultato il 25 dicembre 2018 (archiviato dall'url originale il 21 gennaio 2022).. Lettera consegnata a mani al Presidente Napolitano in occasione della sua visita a Udine dal Comitato482, associazione referente presso il Ministero competente per la minoranza linguistica friulana
- ^ Comitato consultivo sulla Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali – Terza opinione sull'Italia – Sinti e Rom – al punto 265 si sollecita una legge di tutela (PDF), su com482.altervista.org. URL consultato il 22 dicembre 2018 (archiviato dall'url originale il 7 luglio 2020).
- ^ Senato della Repubblica – Commissione straordinaria per la tutela dei diritti umani – XVI Legislatura – Documento finale pagina 3 (PDF), su minori.it. “(…) La seconda riguarda il Piano Nazionale sulla questione Rom e Sinti la cui mancanza è stata criticata da ultimo dai molti organismi internazionali (…)“
- ^ Sentenza costituzionale nr.81/2018, su cortecostituzionale.it.
Bibliografia
- Enciclopedia Treccani voce: Minoranze
- Treccani voce: Minoranze diritto internazionale
- ONU Dichiarazione sui diritti delle persone appartenenti alle minoranze nazionali o etniche, religiose e linguistiche 18 dicembre 1992
- Uniroma F. Dal Passo Storia e diritti delle minoranze Archiviato il 2 febbraio 2017 in Internet Archive.
- Università di Padova Il principio di autodeterminazione
- Matteo Nicolini L'influenza del fattore etnico-linguistico sull'organizzazione territoriale del potere politico. Lo Stato regionale asimmetrico, in Regionalismi ed integrazione europea, Roma, Istituto di studi politici S. Pio V, 2005, p. 183 e sgg.
- Daniele Bonamore - Lingue Minoritarie lingue nazionali lingue ufficiali nella legge 482/1999 - editore FRANCOANGELI Milano 2008
Voci correlate
- minoranza
- Isola linguistica
- lingua minoritaria
- Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali
- Legislazione italiana a tutela delle minoranze linguistiche
- Sloveni in Italia
- Italiani di Slovenia
- Italiani di Croazia
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Collegamenti esterni
- Diritti delle minoranze
- Unicef
- Delle minoranze etniche nel diritto internazionale
- Lattanzi
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