Le fonti di produzione, nel diritto, sono quegli strumenti tecnici predisposti o riconosciuti dall'ordinamento, che servono a dettare quali siano le fonti del diritto che producono le norme giuridiche e tutto il sistema normativo di un determinato ordinamento giuridico. Le principali fonti di produzione in Italia sono: la Costituzione, le fonti comunitarie, le leggi ordinarie, le leggi materiali, le leggi regionali, i regolamenti e le consuetudini.
Descrizione
Esse si differenziano dalle fonti sulla produzione poiché queste ultime determinano gli organi e le modalità attraverso le quali produrre le norme.
A ben vedere, le fonti di produzione derivano a loro volta da un atto o da un fatto che determina il modo in cui devono essere poste.
Nel mondo
Italia
Per quanto riguarda l'ordinamento italiano esse sono previste da varie norme costituzionali (art.138,70,76,77,87,75,ecc.) e si distinguono rispettivamente in:
- Costituzione (sovraordinata a tutte le altre fonti)
- legge costituzionale e di revisione costituzionale
- fonti europee
- trattati europei
- regolamenti europei
- direttive europee
- fonti primarie
- legge ordinaria
- decreto legge
- decreti legislativi di attuazione degli Statuti delle Regioni ad autonomia speciale
- regolamenti governativi
- referendum abrogativo
- referendum abrogativo di leggi statali o di atti aventi valore di legge
- referendum abrogativo di leggi regionali
- referendum abrogativo di leggi delle regioni di diritto comune
- contratto collettivo di lavoro
- regolamenti parlamentari
- statuti regionali
- statuti delle regioni speciali
- statuti delle regioni ordinarie
- leggi regionali
- leggi delle regioni a statuto speciale
- leggi delle regioni a statuto ordinario
- regolamenti regionali
- regolamenti delle regioni a statuto speciale
- regolamenti delle regioni a statuto ordinario
- leggi provinciali di Trento e Bolzano
- leggi di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali, se contengono l'ordine di esecuzione.
- decreto legislativo
Le fonti sopra citate, sono cd. fonti-atto, vale a dire manifestazioni di volontà espresse da un organo dello Stato o da altro ente a ciò legittimato dalla Costituzione, che, di regola, sono formulate per iscritto. Nell'ordinamento italiano però, previste anche fonti-fatto, cioè comportamenti oggettivi o atti di produzione esterni all'ordinamento che possono essere schematicamente sintetizzate in:
- consuetudine
- usi
- stato di necessità
- norme di diritto internazionale generalmente riconosciute
- accordi internazionali
- fonti di ordinamenti stranieri richiamate nell'ordinamento italiano.
Note
- (IT) Alessandra Pedaci, Giuseppe Milano e Beatrice Locoratolo, Capitolo 2 - Le fonti del diritto amministrativo, in Pietro Emanuele (a cura di), Collaboratore e assistente amministrativo nelle aziende sanitarie locali, collana Libro concorso Simone, vol. 320, XXIII, Cercola (NA), Edizione Simone, 2018, p. 67, ISBN 8891417599.
Bibliografia
- Temistocle Martines, Diritto costituzionale, Milano, Giuffrè, 2013. ISBN 88-14-17324-9.
Voci correlate
- Fonti del diritto
- Parlamento
- Governo
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