L'amministratore diocesano, un tempo chiamato vicario capitolare, è un prelato preposto al governo temporaneo di una circoscrizione ecclesiastica cattolica divenuta vacante.
L'amministratore diocesano è eletto dal collegio dei consultori qualora, divenuta la diocesi vacante per rinuncia, decesso o trasferimento del vescovo, la Santa Sede non abbia provveduto alla nomina di un amministratore apostolico.
Il can. 425 § 2 prevede che l'incarico sia ricoperto da un sacerdote, ossia un presbitero o un vescovo; il collegio dei consultori e il consiglio presbiterale, infatti, sono composti da sacerdoti e possono includere quindi anche vescovi emeriti e ausiliari. L'amministratore diocesano può essere, ad esempio, un vescovo ausiliare o emerito.
Il collegio dei consultori, inoltre, può eleggere l'amministratore diocesano non necessariamente al proprio interno.
Note
- ^ Codice di diritto canonico, Capitolo III (Cann. 416 - 430)
- ^ «Direttorio per il ministero pastorale dei vescovi Apostolorum successores», nnº 233-243, 246.
- ^ Il Collegio dei consultori ha eletto l’amministratore diocesano. È mons. Marco Salvi, vescovo ausiliare e vicario generale., su diocesi.perugia.it. URL consultato il 10 gennaio 2025 (archiviato il 10 gennaio 2025).
- ^ I Vescovi di Vittorio Veneto. S.E. Mons. Alfredo Magarotto (1997-2003), su diocesivittorioveneto.it. URL consultato il 10 gennaio 2025.
Voci correlate
- Amministratore (diritto canonico)
- Sede vacante
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